Comune di Leporano

Sito istituzionale del comune


Menu sito:
Salta il menu


Statuto

Sei nella sezione: Il Municipio

Vai al sotto menu


Cos'è lo Statuto

Lo Statuto è la carta fondamentale del Comune e ne regola l'ordinamento generale nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

In particolare disciplina:

il funzionamento degli organi di governo comunali e delle circoscrizioni,
la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa,
il diritto di accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi,
gli indirizzi per la gestione dei servizi pubblici comunali,
le forme di collaborazione del Comune con gli altri enti,
l'organizzazione degli uffici e del personale.

Approvazione e modifiche

Di solito un atto è approvato dal consiglio comunale quando vota a favore la maggioranza dei consiglieri presenti (maggioranza semplice).

Considerata l'importanza dello Statuto, la legge ha stabilito che per la sua approvazione (e anche per le successive modifiche) è necessaria una maggioranza qualificata, che viene calcolata sulla base del numero dei membri del consiglio comunale.

Perché lo Statuto venga approvato devono esprimere voto favorevole due terzi dei consiglieri comunali assegnati; se tale maggioranza non viene raggiunta, è necessario ripetere la votazione in due sedute successive, ed in entrambe deve votare a favore la metà + 1 dei consiglieri.

COMUNE DI LEPORANO


STATUTO IN VIGORE


Lo statuto precedente, pubblicato nel
B,U. della Regione Puglia n. 104 del
20 ottobre 1998, è stato modificato
con delibera del Consiglio Comunale
n. 39 del 21 dicembrel999, pubbli-
cata all'Albo Pretorio del Comune di
Leporano il 24 dicembrel999

Lo statuto e' entrato in vigore
il 24 gennaio 2000

LO STATUTO IN VIGORE
DEL COMUNE DI LEPORANO

CAPO 1
ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1
Principi fondamentali
1 - Il Comune di Leporano è l'Ente autonomo di autogovemo della comunità, ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione, della legge generale dello Stato e, compatibilmente, con la normativa della Comunità Europea.

2 - Il Comune, in quanto dotato di autonomia statutaria, realizza l'autogovemo con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

3 - Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede di decentramento dei servizi e degli Uffici dello Stato.

4 - Il Comune è dotato di autonomia finanziaria nell'ambito del proprio statuto e regolamento e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

ART. 2
Finalità
1 - Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori di equità sociale, di solidarietà e di pace ed agli obiettivi della Costituzione.

2 - Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'Amministrazione.

3 - La sfera di governo del Comune è costituita, nell'ambito territoriale, dagli interessi ad esso legati.

4 - Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) la promozione della funzione sociale, della iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
b) il superamento delle disparità economiche e sociali, nonché la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.


ART. 3

Funzioni e loro realizzazione

1 - Il Comune è titolare di ftmzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.

2 - Il Comune esercita le funzioni mediante gli Organi, secondo le competenze stabilite dallo Statuto e disciplinate in dettaglio dai regolamenti.
3 - Per la realizzazione delle finalità il Comune provvede:
a) alla rappresentanza, alla cura e alla crescita sociale, civile e culturale della comunità;
b) alla cura e allo sviluppo razionale ed equilibrato dell'intero territorio e delle attività
economiche, produttive, innovativi e abitative riconoscendo valenza primaria alla salvaguardia del proprio patrimonio storico, archeologico, costiero ed ambientale, nonché alle attività turistico - culturali.
4 - Per l'istituzione delle sue funzioni il Comune in particolare:
a) coopera con gli altri Enti locali e con la Regione secondo quanto stabilito con legge regionale;
b) concorre alla detenninazione degli obiettivi contenuti nel piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione;
e) provvede alla conservazione dell'elevato valore storico e culturale del proprio patrimonio;
d) partecipa alla fonnazione dei piani e programmi regionali degli altri Enti locali, secondo la nonnativa regionale si confon-na ai criteri e alle procedure, stabiliti con legge regionale, nella formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio - economica e della pianificazione territoriale;
e) valorizza le libere fonne associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale;
f) sostiene e favorisce le attività svolte da associazioni; organizzazioni regolarmente costituite e operanti sul territorio nel campo culturale e sportivo;
g) provvede alla razionale ed equilibrata utilizzazione del territorio per attuare il possibile massimo sviluppo economico, sociale e civile;
h) favorisce prioritariamente le iniziative in campo economico capaci di incrementare l'occupazione stabile:
i) valorizza e promuove fonne associative, cooperative, consortili, anche in fon-na mista pubbliche - private, che operano nei vari settori delle attività economiche del Comune;
i) assicura la gestione dei servizi, il loro più ampio decentramento e la verifica periodica sulla loro corrispondenza in ten-nini di efficienza, qualità ed economicità;
k) provvede alla gestione dei servizi e alla realizzazione degli interventi finalizzati allo sviluppo sociale ed economico anche attraverso il ricorso alle imprese private, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati;
1) garantisce la tutela dei diritti dei cittadini attraverso l'istituzione di forme di conciliazione extra giudiziale del difensore civico;
m) garantisce mediante il Comitato per le pari opportunità uomo - donna azioni positive;
n) adotta iniziative per eliminare le barriere architettoniche;
o) riconosce, nell'ambito delle leggi dello Stato, la funzione spirituale delle Istituzioni Religiose;
p) riconosce la funzione della famiglia quale cellula naturale e fondamentale della società;
q) provvede ad incoraggiare iniziative a vantaggio degli anziani, dei giovani, degli svantaggiati e dei minori a rischio;
r) garantisce l'assolvimento degli obblighi scolastici da parte dei cittadini, promuovendo il proseguimento degli studi per i non abbienti meritevoli;
s) provvede ad ogni altra iniziativa occorrente alla tutela e garanzia degli interessi della comunità;
t) si avvale delle associazioni di volontan'ato nel n'spetto della nonnativa vigente;
u) promuove qualsiasi iniziativa allo scopo di disciplinare meglio il fenomeno del randagismo, il tutto nel n'spetto della norinativa vigente.


ART. 4

Territorio e Sede del Comune

1 - Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali dal n. 1 al n. 16, confinanti a Nord con Taranto, a Sud col Mar Jonio, ad est con Pulsano ed a Ovest con Taranto e Mar Jonio.

2 - Il territorio del Comune si estende per circa 16 chilometri quadrati e comprende n. 24 contrade così denominate: (NORD) San Giovanni, Chiazzelli, Pegna, Lucignano, (EST) Spartifeudo, Crocefisso, (SUD) Piano della Compra, Enfiteusi, Luogovivo, Porcile, San Marco, Lamastella, Saguerra, Lama, (SUD-OVEST) Piantata Grande, Gioiosa, Baracca, Perone, Saturo, (OVEST) Il Pizzo, Gandoli, Santa Lucia, Coccioli e Palumbo.
3 - Il Palazzo civico, sede del Comune, è ubicato nel Centro Storico.
4 - Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede del Comune. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può n'unirsi anche in luoghi diversi dalla propria Sede.
5 - La modifica della denominazione delle Contrade può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.


ART. 5

Comitati zonali

1 - Il Comune promuove la nomina di comitati zonali, composti da un numero di contrade con interessi e problematiche comuni, per la soluzione di una serie di affari detenninati ed elencati tassativamente dal regolamento.
2 - Il regolamento prevederà, altresì, i poteri e le pubbliche funzioni dei comitati, il numero dei componenti, i criteri di nomina, le eventuali deleghe del Sindaco e la sede.

ART. 6

Stemma e Gonfalone

1 - Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Leporano.
2 - Nelle cen'monie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il Gonfalone comunale nella foggia auton'zzata come da apposito decreto. 3 - L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati. 4 - Il regolamento disciplina l'uso dello Stemma e del Gonfalone nonché i casi di concessione in uso dello Stemma ad Enti od associazioni operanti nel territorio del Comune e relative modalità.


ART. 7

1 Beni comunali

I - I Beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
2 - 1 Beni patrimoniali sono disponibili ed indisponibili, il loro regime è regolato dalle leggi vigenti.
3 - Con delibera del Consiglio comunale se ne definisce la destinazione. 4 - Gli usi civici restano regolati da Leggi speciali.


ART. 8
Albo Pretorio
1 - L'Amministrazione comunale individua nel Palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione di atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2 - La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facile lettura, sia attraverso l'abbattimento delle bam'ere architettoniche, sia con l'adozione di specifico regolamento sul diritto di accesso.
3 - Il Segretario e/o i funzionari responsabili curano l'affissione degli atti di cui al I' comma avvalendosi di un Messo Comunale, o di altro personale abilitato, e ne certificano l'avvenuta pubblicazione.


PARTE PRIMA
CAPO Il
ORGANI DEL COMUNE
ART. 9
Organi con funzioni politico - amministrative e con funzioni gestionali

1 - Sono organi con funzioni politico - amministrative: il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.
2 - Gli organi con funzioni gestionali sono il Segretario comunale e/o i Funzionari.

ART. 10
Il Consiglio comunale
1 - Il Consiglio Comunale è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio.
2 - Al Presidente del Consiglio sono attribuite, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
3 - Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano ai sensi dell'art. 1, comma 2 ter, della legge 25.3.93 n. 8 I.

ART. 10 bis
Elezione e funzioni del Consiglio Comunale
1 - L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2 - 1 consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. 3 - Il Consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4 - Il Consiglio si articola con criterio proporzionale in Commissioni pennanenti e speciali. 5 - Nel seno del Consiglio sono costituiti i gruppi consilian' e i capigruppo. Con il "Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari" è articolata la disciplina di funzionamento dei gruppi consiliari.
6 - Il bilancio dovrà prevedere apposito capitolo di finanziamento delle attività del Consiglio comunale nelle sue forme ed articolazioni.
7 - 1 consiglieri nella medesima lista fortnano, di regola, un gruppo conciliare.
8 - Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo conciliare.

9 - Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo conciliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei consiglieri interessati.
10 - E' istituita la conferenza dei capi gruppo. Il Presidente del Consiglio convoca la conferenza dei capi gruppo per coordinare le iniziative e le attività del Consiglio comunale. 1 1 - Il funzionamento del Consiglio comunale sarà disciplinato dal "Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari".
12 - Il regolamento dovrà conformarsi al principio di consentire alla minoranza di esprimere e far conoscere la propria opinione ed alla maggioranza di decidere in tempi reali. Il Regolamento del funzionamento del Consiglio deve essere approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri e deve prevedere altresì il numero dei consiglieri necessari per la validità della seduta, prevedendo che in ogni caso debba esserci la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza confutare a tal fine il Sindaco.

ART. 1 1
Prima seduta del Consiglio comunale e compiti
1 - La prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e si svolge entro i successivi dieci giorni. La prima seduta del Consiglio è presieduta dal consigliere anziano (consigliere anziano ai sensi dell'art. 1, comma 2 ter, della legge 25.3.1993 n. 81) fino alla elezione del presidente dell'Assemblea, il quale una volta eletto prosegue i lavori.
2 - Nella prima seduta di cui al I' comma si osserva l'ordine del giorno seguente: - convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni'.
- giuramento del Sindaco;
- elezione del Presidente del Consiglio;
- comunicazione del Sindaco che presenta la Giunta da lui nominata ed il Vice Sindaco;
- presentazione, discussione ed approvazione di apposito documento di indirizzi generali di governo.

3 - Le comunicazioni del Sindaco degli indirizzi generali di governo dell'Amministrazione devono essere depositati agli atti del Consiglio comunale almeno cinque giorni prima della data di adunanza.
4 - Il Consiglio comunale ven'fica annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

ART. 12
Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali
1 - Il seggio del Consiglio comunale, che durante il quadfiennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2 - Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi della legge penale, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza, per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha tennine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a nonna del comma precedente.

ART. 13
La pubblicità delle sedute consiliari e delle Commissioni
1 - Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari. 2 - Sono anche pubbliche le sedute delle Commissioni permanenti o speciali, salvo i limiti posti dal "Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari"..

ART. 14
1 diritti, i poteri, i doveri e le dimissioni dei consiglieri comunali
1 - 1 consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle eventuali sue aziende o enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, secondo i criteri definiti dal "Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari".
2 - Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati.
3 - 1 consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale, essi hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni, secondo i criteri e le modalità stabilite dal "Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consilian"'.
4 - Se lo richiede 1/5 dei consiglieri il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio nel modi e nei tertnini di legge.
5 - 1 consiglieri comunali, che senza giustificazione, non partecipino a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dal Consiglio comunale, che provvede contestualmente alla surroga ai sensi di legge e secondo il "Regolwnento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari". 6 - Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giomi, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separata deliberazione, secondo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio per cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti seperati, purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, dalla metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco (art. 39, co. 1 lett. B) n. 2 della legge n. 142/90 e successive modificazioni od integrazioni).

ART. 15
Lo scioglimento del Consiglio comunale
1 - Il Consiglio comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Intemo, per i motivi e con le procedure di cui all'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive integrazioni o modificazioni.


ART. 16
La rimozione e la sospensione degli amministratori
1 - Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Intemo, il Sindaco, i componenti del Consiglio e/o della Giunta, possono essere n'mossi, quando compiano atti contran' alla Costituzione o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione e sicurezza.
2 - In attesa del decreto, il Prefetto può disporre la sospensione degli amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità. 3 - Sono fatte salve le disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altra grave forma di pericolosità sociale di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 17
La responsabilità degli amministratori e del personale
1 - Per gli amministratori, per il personale del Comune e delle istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato. 2 - Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano degli incan'chi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte de' Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti. 3 - L'azione di responsabilità si prescrive in 5 anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori' comunali e delle istituzioni, nonché dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.

ART. 18
Le competenze del Consiglio
1 - Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) gli Statuti dell'Ente e di eventuali aziende speciali e istituzioni, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanzian' ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e plun'ennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette maten'e;
e) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di fonne associative;
d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidarnento di attività o servizi mediante convenzione;
f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la funzione dei
beni e dei servizi;
g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati

o sottoposti a vigilanza;
h) la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionan';
1) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni
di immobili ed alla somministrazione e fomitura di beni e servizi a carattere continuativo; j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative perrnute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscono una esecuzione e che, comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario e/o di funzionano; k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge; 1) l'elezione del "difensore civico", il relativo regolamento di funzionamento dell'ufficio e una dotazione organica;
m) l'elezione del collegio dei revisori dei conti e il relativo regolamento di funzionamento;
n) gli altri atti dovuti per legge o previsti dal presente Statuto.
2 - Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giomi dalla elezione della Giunta o entro i tennini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 36 - 5' comma della legge 8 giugno 1990, n. 142. Qualora, altresì, non si pervenga a decisione vi sarà l'invio di un commissario in sostituzione degli Organi omissivi in base all'art. 48 della citata legge 142/90. 3 - Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri Organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 19
Convocazioni del Consiglio
1 - Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio nel rispetto delle disposizioni in vigore. 2 - Il Presidente del Consiglio formula l'ordine del giorno e presiede i lavori del Consiglio, secondo le norme del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari". 3 - In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio, la convocazione del Consiglio comunale sarà effettuata dallo stesso Presidente dimissionano per prorogatio. 4 - Se lo richiede 115 dei consiglieri, il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di riunire il Consiglio in un tennine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, sempre che le stesse siano di competenza del Consiglio. 5 - Le convocazioni del Consiglio sono rese note alla cittadinanza mediante pubblicazione nell'Albo Pretori per lo meno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza. 6 - Il giorno della seduta del Consiglio è esposta la Bandiera italiana, secondo le norme del Regolamento di cui al comma 2'.
7 - Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi delle sedute segrete previsti dal detto Regolamento.

ART. 20
Le Commissioni del Consiglio
1 - Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
· - Le Commissioni sono pertnanenti o speciali.
3 - Sono Commissioni pennanenti quelle espressamente previste in questo Statuto e quelle relative

alla competenza delle materie assegnate ai singoli Assessori, al Consiglieri incaricati dal Sindaco, ovvero a quelle n'maste di pertinenza del Sindaco.
4 - Sono Commissioni speciali quelle che possono essere costituite di volta in volta a seconda delle esigenze del Consiglio comunale.
5 - Le Commissioni pen-nanenti sono presiedute da un membro del Consiglio comunale eletto nel seno della stessa Commissione. Ove n'corrano le condizioni si possono eleggere anche i Vice Presidenti nell'ambito delle dette Commissioni.
6 - Le Commissioni speciali possono essere presiedute anche dal Sindaco o dagli Assessori, allorchè se ne valutino le esigenze, le opportunità e la convenienza di buona amministrazione. 7 - Eventuali altre Commissioni possono essere istituite per il controllo della gestione dei servizi pubblici locali in fonna diversa dalla gestione diretta del Comune. 8 - Le Commissioni permanenti o speciali possono richiedere pareri a professionisti, a specialisti, a tecnici, a periti per risolvere eventuali problematiche non di competenza dei propn' componenti. 9 - Il "Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari" determina i poteri di tutte le Commissioni e ne disciplina la composizione, l'organizzazione, il fimionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
10 - Sono fatte salve le Commissioni speciali previste per legge.
1 1 Le Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite, sono presiedute da un consigliere dell'opposizione, eletto nell'ambito del Consiglio.

ART. 21
Attività ispettiva e commissione d'indagine
1 - Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono - entro 30 giorni - alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. 2 - Le interrogazioni ed istanze indirizzate al Sindaco devono essere in forma scritta e sono fatte pervenire in segreteria del Comune. Le risposte sono rilasciate in fonna scritta e nei termini previsti dalle norme vigenti. Gli uffici competenti collaborano per fornire elementi di supporto a tali risposte.
3 - Il Consiglio comunale istituisce, ove occorre, al proprio interno, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
4 - La composizione di tali commissioni rispetta il criterio proporzionale. 1 membri competenti sono obbligati al segreto d'ufficio e alla segretezza delle riunioni. 5 - Di eventuali denunce alle autorità competenti per quanto conosciuto mediante l'indagine si fa relazione al Consiglio comunale che decide in seduta segreta. 6 - Con il "Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari" sono definite le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 3.

ART. 22
Le maggioranze qualificate
Oltre alle maggioranze qualificate prescritte da altre disposizioni del presente Statuto, dalla legge o dai regolamenti, le deliberazioni di approvazione del Bilancio preventivo e di quello consuntivo, dei regolamenti, degli atti amministrativi generali, degli indirizzi, della pianificazione e della programmazione, di assunzione dei mutui e di emissione di prestiti, debbono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri in carica


ART. 23
Elezione del Sindaco
L'elezione del Sindaco avviene nel rispetto della normativa vigente.

ART. 24
Giuramento del Sindaco

Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

ART. 25
Le competenze del Sindaco
1 - Il Sindaco è il rappresentante del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di presidenza e di amministratore. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta comunale. Sovrintende al funzionamento dei servizi nonché all'esecuzione degli atti. 2 - Il Sindaco ha la responsabilità generale dell'Ente; ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune.
3 - La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica. 4 - Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dal regolamenti e sovnntende, altresì, all'espletamento delle attribuzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
5 - Il Sindaco è competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a determinare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e di quelli periferici delle Anuninistrazioni pubbliche, al fine di annonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti.
6 - Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni.
7 - Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuendo e definendo le funzioni apicali e quelli di collaborazione esterna in virtù dell'autonomo apprezzamento delle qualità professionali espresse dai curriculum degli interessati. 8 - Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo Stemma della Repubblica e con lo Stemma del Comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

ART. 26
Le attribuzioni gestionali del Sindaco

1 - Il Sindaco
a) ha poteri di indirizzo, di vigilanza e di coordinamento dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive;

b) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionari e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici ed i servizi;
d) esercita la facoltà di delega;
e) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la Giunta ed il Consiglio comunale;
f) indice i referendum comunali;
g) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza ed espropri, che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;
h) sentita la Giunta e l'apposita commissione assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
i) invia all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
j) risolve i conflitti di competenza tra il segretario comunale ed i funzionari, sentite le parti;
k) sta in giudizio nelle liti attive e passive deliberate dalla Giunta, salvo competenze diverse previste dalla normativa in vigore;
1) rilascia attestati di notorietà pubblica;
m) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
n) avoca, sospende, revoca, annulla o riforma, in caso di necessità e con idonea motivazione, l'adozione di atti amministrativi affidati alla competenza dei funzionari oppure delegati agli Assessori, sentito il segretario comunale.
2 - Il Sindaco emette ordinanze, valide entro l'ambito territoriale del Comune, per l'attuazione dei regolamenti e degli atti amministrativi generali.


ART. 27
Le attribuzioni del Sindaco nel servizi di competenza Statale
1 - Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende :
a) alla tenuta dei registri dello Stato Civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
e) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
e) in quanto Autorità comunale di protezione civile, alla programmazione e alla realizzazione di provvedimenti nonché al coordinamento di azioni volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Tali funzioni saranno svolte nel rispetto delle norme legislative vigenti.
2 - Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel n'spetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingenti ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3 - Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizi dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi. 4 - Il "sostituto" del Sindaco esercita le funzioni di cui al presente articolo.

5 - Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni, non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. 6 - Alle spese per il Commissario provvede il Comune. 7 - Ove il Sindaco, o il suo sostituto, non adotti provvedimenti di cui al secondo comma del presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

ART. 28
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
1 - In caso di dimissioni, impedimento pennanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2 - Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al precedente primo comma trascorso il terrnine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. 3 - Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della sua Giunta.

ART. 29
Il Vice Sindaco
1 - E' istituita la figura del Vice Sindaco.
2 - Il Sindaco con atto monocratico delega le funzioni proprie al Vice Sindaco, scelto tra i membri della Giunta comunale.
3 - Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, previa comunicazione di quest'ultimo. Lo sostituisce anche in caso di sospensione dall'esercizio della ftmzlone adottata ai sensi della legge penale.
4 - In caso di assenza anche del Vice Sindaco le funzioni sono svolte dall'Assessore anziano di età.


ART. 30
Definizione e nomina della Giunta comunale
1 - La Giunta comunale è l'organo esecutivo collegiale che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale.
2 - Il Vice Sindaco e gli Assessori componenti la Giunta comunale sono nominati dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e devono possedere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
3 - La nomina è comunicata dal Sindaco al Consiglio comunale nella seduta di insediarnento, unicamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. 4- Nella composizione della Giunta si tiene conto delle disposizioni di legge sulle pari opportunità tra uomo e donna.

ART. 31
Composizione della Giunta comunale
1 - La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei assessori, compreso il Vice Sindaco.
2 - Il Sindaco può nominare sino ad un massimo di due assessori esterni, scelti tra cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, secondo le vigenti disposizioni, purché non candidati alle ultime elezioni amministrative e regolannente iscritti nelle liste elettorali di Leporano. Tale nomina è comunicata dal Sindaco al Consiglio comunale come previsto dalla norinativa vigente. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto per illustrare argomenti concernenti la propria delega. 3 - Non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini del sindaco, sino al terzo grado.


ART. 32
Competenza della Giunta
La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi, del Sindaco, degli Organi di accentramento, del Segretario o dei Funzionari. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce, almeno una volta l'anno, al Consiglio sulla propria attività e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinwnento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.


ART. 33
Funzionamento della Giunta
1 - L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e la responsabilità dei singoli Assessori.
2 - La Giunta è convocata dal Sindaco che, di norma, fissa gli oggetti dell'ordine del giorno della seduta, nel rispetto delle norme regolamentari.
3 - Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa. 4 - Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale, con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diverse indicazioni le votazioni si intendono espresse in forma palese.
5 - Le delibere sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario comunale. 6 - Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.


ART. 34
Assessori

1 - Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate
organízzativamente per gruppi di materie e con delega a finnare gli atti relativi alle funzioni
istruttorie ed esecutive loro assegnate, con assunzione delle conseguenti responsabilità.

2 - Il Sindaco può revocare o modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ciascun Assessore, ogni qual volta, per motivi di coordinamento, funzionalità e responsabilità, lo n'tenga opportuno.
3 - Le deleghe e le eventuali modificazione di cui ai precedenti commi devono essere attribuite per iscritto e comunicate al Consiglio comunale.

ART. 35
Cessazione dalla carica di Assessore
1 - L'Assessore cessa dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione, decesso ed in tutti i casi previsti espressamente dalle leggi vigenti.
2 - La cessazione per rimozione è comunicata dal Sindaco nel Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva e deve essere motivata. 3 - Le dimissioni sono presentate al Sindaco per iscritto e sono irrevocabili. 4 - Il Sindaco provvede alla sostituzione degli assessori cessati e comunica le nuove nomine al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva. 5 - L'Assessore che non partecipi a tre sedute di Giunta consecutive, senza giustificato motivo, è sostituito dal Sindaco, che ne nomina un altro dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.


ART. 36

Assessore Anziano

Gli Assesson', in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

ART. 37
La mozione di sfiducia
1 - Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della sua Giunta comporta le dimissioni del Sindaco e degli Assessori. 2 - Il Sindaco e la sua Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 38
Divieto di incarichi e consulenze
Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

CAPO 111

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI
ED ATTRIBUZIONI DEI TITOLARI DEGLI UFFICI

ART. 39
1 principi per l'organizzazione degli uffici e del personale
1 - Il Comune disciplina con appositi regolamenti:
a) il regolamento organico del personale e la relativa dotazione organica;
b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità. L'organizzazione e la gestione del personale, quindi, nell'amblyo della propria autonomia nonnativa ed organizzativa, incontra i soliti limiti derivanti dalla capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti al Comune. E' data, infine, la possibilità, nell'ambito della dotazione organica, di assumere dirigenti.
2 - 1 regolamenti di cui precedente comma disciplinano altresì l'attribuzione ai dirigenti o funzionari titolari di competenza in unità organizzativi o amministrative, comunque denominate, di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi dell'Ente e stabiliscono le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario comunale e gli stessi. 3 - Spetta ai dirigenti o funzionari la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le nonne dettati dai regolamenti, che si unifonnano al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli Organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai funzionari responsabili. 4 - Spettano ai dirigenti o funzionari tutti i compiti, compresa l'adozione di atti, di cui all'apposito regolamento, che impegnano l'amministrazione verso l'estemo, e che le leggi e il presente Statuto espressamente non riservino agli Organi di governo dell'Ente. Spettano ad essi, secondo le modalità stabilite dal regolamento, in particolare, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti. 5 - I dirigenti o funzionari sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. 6 - La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche apicali o di altra specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata di diritto privato, di durata non superiore a tre anni, rinnovabile una sola volta, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire eccetto il limite di età.
7 - In nessun caso i rapporti di cui ai contratti previsti nel comma precedente possono essere trasformati in rapporti a tempo indetenninato.
8 - Il Sindaco, ai sensi dell'art. 36 - 5' comma ter - legge 142/90 e legge n. 265/99, sentiti i dirigenti o funzionari interessati, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, come questi ultimi fon-nalmente costituiti, organizzati e regolamentati, se non specificatamente ed unicamente presenti nella dotazione organica dell'Ente. La nomina deve ricadere sui dipendenti inquadrati nella medesima qualifica funzionale ed in possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti dalla legge per l'accesso ai posti. La nomina resta in vigore sino alla diversa disposizione sindacale, sentiti i funzionari interessati.
9 - Il Sindaco, sentito il Segretario comunale, attribuisce e definisce gli incarichi apicali in ragione delle specifiche competenze professionali e delle relative strutture operative da dirigere ed organizzare, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da svolgere, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo funzionario anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di nonna, fatto salvo il possesso di esclusivi requisiti professionali, il criterio della rotazione degli incarichi.

10 - Il Sindaco assegna ai dirigenti o funzionari con proprio atto monocratico - al sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 29/93 - gli obiettivi ed i programmi da realizzare ed il budget setton'ale di competenza. 1 1 - Per la verifica dei risultati e la responsabilità dei dirigenti o funzionari medesimi si applica per analogia il disposto dell'art. 20 del D. Lgs. 29/93, come sostituito dall'art. 6 del D. Lgs. 470/93. 12 - Gli incarichi di direzione di aree funzionari possono essere conferiti a tempo determinato per un massimo di tre anni, con le modalità fissate dal regolamento, e comunque, a condizione che se ne ravvisino la opportunità e la convenienza. Il rinnovo di tali incarichi è disposto con provvedimento motivato che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal funzionano nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi ed all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi dell'Ente da lui diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti è inadeguato. Il conferimento dell'incarico di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo nel limiti dell'indennità di funzione di cui alla normativa contrattuale vigente e secondo quanto previsto dai contratti collettivi. 13 - Per obiettivi detenninati e con convenzioni a terrnine, il regolamento può prevedere collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del C.C. oppure di particolare valore in base all'art. 2222 C.C..
14 - I responsabili di cui al I' comma del presente articolo sono tenuti a considerare che lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune è disciplinato dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi in base al D. Lgs. 3.2.1993 n. 29. In ogni caso, in base alle leggi vigenti è riservata al regolamento di cui al comma l' la disciplina dell'accesso al rapporto d'impiego con il Comune, delle cause di cessazione del rapporto e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali. Sempre con regolamento, sulla base delle leggi vigenti, rimane assegnata al Comune la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici nonché la determinazione e la consistenza dei ruoli organici complessivi. 15 - Il regolamento di cui al l' comma lett. a) del presente articolo disciplina "la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione di ufficio e la riammissione in servizio", secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato. 16 - La commissione di disciplina è composta ed esplica le proprie funzioni secondo la normativa vigente.
17 - Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed al personale degli Enti dipendenti, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi vigenti. 18 - Nell'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti il Comune provvede, osservando i criteri di legittimità, imparzialità e buon andamento stabiliti dall'art. 97 della Costituzione Italiana, nonché le disposizioni degli artt. 3, 4, 5, 16, 17, 20 e 28 del D. Lgs. 3.2.1993 n. 29.

ART. 40
Le strutture organizzativi del Comune
1 - Le strutture organizzativi del Comune, amministrative e tecniche, collocate in posizione subassessorile e sindacale sono articolate in - settori;

- servizi;
- unita operative complesse e semplici.
Ad esse sono attribuite le competenze aderenti alle materie relative alle aree di attività del
Comune
per lo svolgimento delle funzioni assegnate ai dirigenti o funzionari e ai dipendenti con apposito mansionan'o.
2 - Il regolamento che regola i servizi e gli uffici assegna le funzioni in modo articolato ai rispettivi uffici e servizi collocati nelle strutture di cui al comma precedente; ciò al fine della trasparenza

amministrativa e della individuazione delle rispettive responsabilità nella elaborazione, istruzione e definizione dei procedimenti.

ART. 41
Il Segretario comunale
1 - Il Comune ha un Segretario comunale titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.
2 - La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario comunale. 3 - Il Segretario comunale, nel n'spetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovn'ntende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti o funzionari e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istrutton'a delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio. 4 - Egli coordina i dirigenti o ftmzlonan' anche a mezzo di conferenza di servizi appositamente da lui convocate, in cui controlla e verifica i risultati raggiunti dagli uffici, anche in tema di produttività ed impartisce direttive volte a determinare l'andamento degli uffici stessi. 5 - Il Segretario comunale ha il diritto - dovere di rogare gli atti ricevuti in fonna pubblica amministrativa e che sono stipulati dal Comune ai sensi di legge.

ART. 42
Il Vice Segretario
1 - E' istituita la figura professionale del Vice Segretario comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nel casi di vacanza, assenza o impedimento.
2 - Il Vice Segretario ha compiti di ausilio del Segretario comunale anche per ambiti di attività o serie di atti o tipi di procedure. Le funzioni di Vice Segretario possono essere cumulate con quelle di responsabile di Settore.
3 - In caso di vacanza, impedimento o assenza del Segretario comunale il Vice Segretario lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti per legge, necessarie per l'attività degli Organi e per gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.
4 - Il coadiuvamento del Segretario da parte del Vice significa che questi, su disposizione del Segretario, può svolgere tutte le funzioni ad esso spettanti. 5 - La comune partecipazione del Segretario e del Vice alle funzioni della Segreteria comunale, deve essere ottenuta garantendo la massima produttività, efficienza ed efficacia dei due ruoli, rispetto alle finalità dell'Ente.
6 - La comune partecipazione comprende il coordinamento di attività intersettoriali ed aree di situazioni, di tematiche, di interventi, di materie, di attività e di flussi infortnativi, che richiedono necessariamente la compresenza o la comune attività sia del Segretario che del Vice. 7 - I contratti ricevuti in forma pubblica vengono rogati dal Segretario comunale e, in caso di assenza o impedimento dello stesso, dal Vice Segretario.


ART. 43
1 titolari degli uffici ed i loro compiti
1 - Oltre al Segretario comunale, che è titolare dell'ufficio quando assolve alla funzione di Segretario o nella sua posizione dirigenziale, ed al vice segretario, sono titolan' di uffici i dirigenti o

funzionari apicali capo settore, i capiservizio ed i capi delle unità operative, in relazione alle attribuzioni loro assegnate in base al regolamento degli uffici e dei servizi, che ne fissa altresì i poteri di estemazione vincolante verso terzi per conto dell'Amministrazione. 2 - 1 din'genti o funzionari sono direttamente responsabili dell'attuazione del fine e dei programmi fissati dall'Amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.
3 - 1 dirigenti o funzionari, nell'organizzazione ed utilizzazione delle n'sorse umane e strumentali assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione.
4 - Spetta ai dirigenti o funzionari' inoltre la competenza seguente :
a) presiedere le gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazione e appalti di opere pubbliche, con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti;
b) stipulare i contratti, per i quali è stato redatto verbale di aggiudicazione in seguito a gare di asta pubblica o di licitazione privata, presieduta dallo stesso funzionario; negli altri casi provvede il Segretario comunale;
e) presiedere le Commissioni di concorso costituite e disciplinate dal regolamento del personale;
d) esprimere il parere sulle proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990 n. 142;
e) adottare gli atti a rilevanza esterna, non espressamente riservati dalla legge agli Organi istituzionali del Comune;
f) emanare istruzioni e circolari interne per l'applicazione di leggi e regolamenti;
g) partecipare, se n'chiesti, agli organi collegiali operanti nell'ambito dell'Amministrazione comunale;
h) convocare, presiedere e dirigere l'Assemblea di Settore di propria competenza al fine dell'organizzazione scientifica del lavoro;
i) partecipare alla Conferenza dei servizi ed a quella dei funzionari coordinata dal Segretario comunale;
i) proporre al Sindaco e all'Assessore al ramo suggerimenti idonei a risolvere problematiche di interesse dell'Amministrazione;
k) esercitare i poteri di spesa in base all'ordinanza politico - amministrativa del Sindaco;
1) adottare tutti gli atti di gestione del personale compresa l'assegnazione di mansioni superiori all'occorrenza ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 29/93;
m) determinare gli orari di lavoro del proprio Settore;
n) promuovere o resistere alle liti con potere di conciliazione e transazione su delega del Sindaco;
o) individuare e coordinare i responsabili dei procedimenti amministrativi nel proprio Settore;
p) verificare e controllare le attività dei dipendenti con potere sostitutivo; all'occorrenza irrogare la censura e proporre agli organi competenti le sanzioni più gravi;
q) verificare periodicamente i carichi di lavoro dei dipendenti in relazione agli organici ed alla produttività;
r) richiedere pareri agli organi consultivi abilitati a rilasciarli e fornire risposte agli organi di controllo sugli atti di propria competenza.
· - Gli atti a n'levanza esterna dei din'genti o funzionari, qualora n'tenuti illegittimi o viziati di
merito, sono annullati o revocati o rifonnati dal Sindaco.
6 - Gli atti a rilevanza esterna dei funzionari sono impugnabili da chi vi abbia interesse entro 30 giorni al Sindaco. Ciò non esclude il ricorso giurisdizionale qualora vi si abbia interesse.


ART. 44
La responsabilità del Segretario comunale e
dei funzionari
1 - Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto parere in ordine alla sola regolarità tecnica al responsabile del

servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Tali pareri sono inseriti nelle deliberazioni. 2 - Nel caso il Comune temporaneamente non abbia i funzionan responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario comunale dell'Ente in relazione alle sue competenze. 3 - 1 soggetti di cui al I' comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4 - Il Segretario comunale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al I' comma, unicamente al funzionano preposto.

ART. 45
Assetto organizzativo per la gestione finanziaria
1 - Gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, dispongono in ordine ai mezzi da impiegare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.
2 - Al responsabili di Settore/Servizio spettano, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i compiti di gestione finanziaria, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

CAPO IV
SERVIZI PUBBLICI
ART. 46
1 principi per la gestione dei servizi pubblici locali
1 - Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione dei beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. 2 - 1 servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge. 3 - Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società di capitali. 4 - Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti.

ART. 47
1 servizi pubblici
1 - Il Comune individua i servizi pubblici con i quali realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità. 2 - Provvede alla loro gestione nelle fonne e nei modi previsti dalla legge, privilegiando l'associazione e la cooperazione con gli altri enti territoriali ed operando la scelta sulla base di valutazioni comparative improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 3 - Sono di competenza del Consiglio comunale sia la forma di gestione dei servizi pubblici che le eventuali modifiche dei servizi dati in gestione.

ART. 48
L'istituzione e l'azienda
1 servizi aventi ad oggetto attività a contenuto sociale, senza rilevanza imprenditoriale, possono essere gestiti a mezzo di istituzione; quelli a rilevanza economica imprenditoriale a mezzo di azienda speciale.

ART. 49
L'ordinamento e il funzionamento
1 - L'ordinamento e il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati dal presente Statuto e dal regolamenti speciali del Comune; quello dell'azienda speciale, dal suo Statuto e dal relativo regolamento.
2 - 1 regolamenti dell'istituzione e lo Statuto dell'azienda speciale sono approvati dal Consiglio comunale.
3 - Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate all'istituzione; ne detennina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione.

4 - Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale deten-nina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.. 5 - L'istituzione e l'azienda speciale devono infonnare la propria attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità; esse hanno l'obbligo del pareggio del bilancio, attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

ART. 50
Gli Organi
Sono organi dell'istituzione e dell'azienda speciale:
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.


ART. 51

Il Consiglio d'Amministrazione

1 - Il Consiglio d'Amministrazione dell'istituzione è composto da n. 5 componenti, compreso il Presidente.

2 - Il numero complessivo dei componenti il Consiglio d'Amministrazione dell'azienda speciale non deve superare il numero dei componenti la Giunta comunale, compreso il Sindaco.


ART. 52

La nomina degli amministratori

1 - Il Presidente e i componenti il Consiglio di Amministrazione sono eletti dal Consiglio comunale con votazioni separate, a maggioranza dei votanti e con scrutinio palese. 2 - Al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza, i componenti il Consiglio d'Amministrazione sono eletti con voto limitato al 3/4 dei componenti da eleggere con arrotondainento per difetto della frazione di numero. 3 - Il Presidente ed i componenti il Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Essi devono, inoltre, possedere una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.


ART. 53

La revoca degli amministratori

Nelle fortne previste dalla legge per la revoca e la sfiducia costruttive della Giunta viene posta al Consiglio la mozione per la revoca degli amministratori dell'azienda speciale e dell'istituzione dipendente e la ricostituzione dell'organo, dopo aver contestato agli interessati i rilievi e gli addebiti loro attribuiti, nel modi e nel termini previsti dal regolamento.

ART. 54
La durata in carica
1 - Il Presidente ed i componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.
2 - Il Consiglio comunale deve nominare detti organi nei termini e nel modi previsti dalla normativa vigente.

ART. 55
La nomina del Direttore
1 - Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda o della istituzione con le conseguenti responsabilità.
2 - E' nominato a seguito di pubblico concorso per titoli e/o per esami o a contratto a tempo determinato di diritto privato.

ART. 56
1 revisori dei conti
1 - Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'istituzione.
2 - Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verífica della gestione, fatta salva l'attività di controllo e di verifica di competenza del Consiglio comunale.


ART. 57

La gestione in economia

1 - Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale. 2 - Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fi-ulzione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la detenninazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

ART. 58
La concessione a terzi
1 - Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi. 2 - La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della

gestione con i conseguenti effetti sul costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3 - Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in confonnità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicun'no la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

ART. 59
La società per azioni
1 - Per la gestione di servizi pubblici comunali nonché per la realizzazione e/o gestione di opere pubbliche o di pubblico interesse di n'levante importanza e consistenza che n'chiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni anche a non prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2 - Il Consiglio comunale approva un piano tecnico - finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti. 3 - Nella società di cui al primo comma, se è scelta la prevalenza del capitale pubblico locale, la stessa prevalenza è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi, nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante confen'mento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società. 4 - Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Cod. Civ., di riservare tali nomine al Consiglio comunale.

CAPO V
CONTROLLOINTERNO
ART. 60
Principi e criteri
1 - Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura dei programmi e degli obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune. 2 - L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente . L'azione di revisione si esplica anche nella richiesta agli Organi ed agli Uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici dell'intera gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla

gestione dei servizi.
3 - Il "Regolamento sul Controllo Intemo" disciplina gli aspetti organizzativi e flinzionali del Revisore dei conti e specifica le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del

presente Statuto.
4 - Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli Organi e degli Uffici dell'Ente.

ART. 61
Revisore dei conti
1 - Il Revisore dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme di ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissate dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa. 2 - Il Consiglio comunale elegge un Collegio di revisori composto da tre membri. 2 - Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo precedente dovrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità e di indipendenza. Saranno altresì disciplinare con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai

sindaci delle società per azioni.
3 - Nell'esercizio delle sue funzioni, con le modalità definite nel regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze. 4 - Il Collegio dei revisori partecipa a tutte le sedute del Consiglio comunale ed alle sedute della Giunta, quando ne sia richiesto e sempre nell'ambito delle proprie competenze. 5 - Il Collegio dei revisori, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:
- collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
- esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
- attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione conciliare sul conto consuntivo;
- esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale;

controllano la gestione mediante la verifica della contabilità economica.
6 - Al Revisore spettano i compensi previsti dallo specifico regolamento e dalle norme vigenti.
7 - Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al D. Lgs. n. 77/95 e successive modificazioni ed intcgrazioni.

ART. 62
Controllo di gestione
1 - Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il "Regolamento sul Controllo Intemo" individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2 - La tecnica del controllo di gestione deve prevedere misuratori idonei ad accertare periodicamente:
a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
e) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi tra progettato e realizzato e l'individuazione delle relative responsabilità.


ART. 63

Pubblicità delle spese elettorali

1 - E' fatto obbligo di rilasciare una dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale. 2 - Il documento a cura degli interessati è fatto pervenire al Segretario comunale entro venti giorni prima della elezione circa le spese alle quali ci si vuole vincolare ed entro trenta giorni dopo la elezione in forma di atto consuntivo.
3 - Il Segretario comunale provvede a rendere pubblici gli atti mediante propria firma e pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune.

PARTESECONDA
ORDINAMENTO FUNZIONALE
CAPO VI
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE E COLLABORATIVE
ART. 64
Organizzazione sovracomunale
Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unicamente agli stessi i propn' servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

ART. 65
1 principi per le altre forme di gestione dei servizi pubblici
1 - Qualora il Comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.
2 - Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:
a) apposite convenzioni tra il Comune e la Provincia;
b) consorzi tra il Comune e la Provincia e/o tra Enti locali diversi;
e) gli accordi di programma.
3 - Le decisioni di cui al presente articolo su proposta del Sindaco spettano sempre al Consiglio comunale, salvo i poten' per la stipula dell'accordo di programma di cui il Consiglio, fissati gli indirizzi, affida alla esclusiva competenza del Sindaco stesso.

ART. 66
Convenzioni
1 - Il Consiglio comunale può deliberare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e la Provincia al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. 2 - Il Comune adopera l'istituto della convenzione per una più razionale utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e strutturali, quando n'tenga che esso sia più idoneo, funzionale ed economico della creazione di altn' enti od organismi autonomi e distinti. 3 - La convenzione può avere per oggetto l'espletamento di qualsiasi funzione o servizio e puo riguardare anche l'istruzione scolastica, l'ufficio tecnico o altri servizi amministrativi istituzionali, le istituzioni culturali e l'informatica. Può interessare la realizzazione di iniziative e programmi speciali, per i quali risulti più utile l'apporto di più enti locali, sia in relazione all'ampiezza e alla qualità del servizio e in relazione alla dotazione di risorse e strumenti che possono essere utilizzati.

ART. 67
Consorzi
1 - Per la gestione associata di uno o più servizi pubblici il Comune può costituire Consorzi con altri Comuni e con la Provincia, qualora non sia più opportuno avvalersi delle norme organizzativi dei servizi previste nell'articolo precedente.
2 - A tal fine il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell'art. 66 del presente Statuto, unicamente allo Statuto del Consorzio. 3 - Il Consorzio è un ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale ed è disciplinato dalle stesse norme prescritte per le aziende speciali in quanto compatibili.
4 - Lo Statuto del Consorzio ne disciplina l'ordinamento e l'organizzazione e ne indica gli organi. Possono essere previsti, oltre all'Assemblea ed al Consiglio di amministrazione, il Presidente con funzioni di Direttore, ovvero il Direttore e il Collegio dei Revisori dei Conti. 5 - La convenzione di cui al comma 2 del presente articolo, deve prevedere la trasmissione a tutti gli Enti consorziati degli atti fondamentali del Consorzio. 6 - Al Consorzio può essere affidata sia la gestione di servizi di rilevanza economica e imprenditoriale, sia le gestione di servizi sociali; al Consorzio può essere altresì affidata l'esecuzione delle opere necessarie all'espletamento del servizio. 7 - Il Comune non può partecipare a più di un consorzio con i medesimi soggetti. Ove si vogliano affidare al Consorzio altri servizi, si procederà alle opportune modifiche dello Statuto e della convenzione e, ove sia il caso in relazione alle caratteristiche dei vari servizi, si potranno costituire all'intemo del Consorzio unità organizzativi funzionali per le diverse attività. 8 - A nonna dell'art. 49 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, agli atti del Consorzio si applicano le nonne sul controllo degli atti dei Comuni, previsti nella legge medesima.


ART. 68

Accordi di programma

1 - Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro complessa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più Enti locali, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, il sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempo, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 2 - L'accordo deve essere attuato nel n'spetto di quanto disciplinato nell'art. 27 della legge 8.6.1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni.


ART. 69

Le partecipazioni di impresa

Il Comune, al fine della utilizzazione ottimale delle risorse esistenti nell'ambito del proprio territorio comunale, provinciale e regionale, partecipa a fon-ne associative d'impresa, Consorzi, Associazioni in partecipazione, ecc. con enti pubblici o privati o società a capitale misto pubblico e/o privato, anche di livello nazionale ed europeo, allo scopo di garantire lo sviluppo socio economico della propria comunità.

ART. 70
1 principi di collaborazione tra Comune e Provincia
1 - Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
2 - Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. 3 - Il Comune con la collaborazione della Provincia, ove lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della Provincia stessa, può attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultra comunale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
4 - Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le fonne gestionali dei servizi pubblici previste nel presente Statuto.

ART. 71
La collaborazione alla programmazione
1 - Il Comune avanza annualmente in previsione del bilancio proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione in ottemperanza della legge regionale.
2 - Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento. 3 - Per attività di interesse collettivo il Comune può gestire servizi anche d'intesa con Comuni e soggetti privati non appartenenti alla stessa Provincia.

CAPO VII
PRINCIPI E VALORI COSTITUZIONALI
ART. 72
1 principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia e di associazione
1 - Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati nella Costituzione e concorre a nmuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2 - Il Comune opera al fine conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.
3 - Il Comune riconosce e garantisce la partecipazione delle fonnazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

ART. 73
Il diritto sindacale e le relazioni sindacali
1 - Il Comune n'conosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzativi, nell'ambito del tern'torio comunale.
2 - 1 rapporti negoziali tra gli Organi di governo del Comune e le organizzazioni sindacali di cui al comma precedente sono disciplinati dalla normativa vigente (legge 29.3.1983 n. 93, legge 8.6.1990 n. 142 e successive modificazioni) e dai decreti del Presidente della Repubblica che emanano i relativi regolamenti generali, i quali incidono imperativamente nel regolamento del personale. 3 - Gli accordi sindacali sono recepiti con atti deliberativi degli Organi istituzionali del Comune nell'ambito della rispettiva sfera di competenza.

CAPO VIII

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

ART. 74
Le funzioni in particolare del Comune
1 - Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nel settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 2 - Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua fonne sia di decentramento, sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia. 3 - In particolare il Comune svolge le funzioni amininistrative seguenti:
a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
b) viabilità, traffico e trasporti;
e) tutela e valorizzazione dei beni culturali, turistici e dell'ambiente;
d) difesa del suolo, tutela archeologica, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei reflui e dei n'fiuti;
e) servizi nei settori sociale, sanità, scuola, fonnazione professionale e degli altri servizi urbani;
f) ogni servizio attinente alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
g) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.
4 - Il regolamento apposito stabilisce la distribuzione dei poteri ai rispettivi Organi e la relativa articolazione ai fini dell'esercizio e dello svolgimento delle funzioni.


ART. 75

Le entrate del Comune

1 - Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti con leggi dello Stato o della Regione.
2 - Ogni altra entrata, anche di natura patrimoniale, è fonte di risorsa economica, se prevista dalla norinativa vigente.
3 - Il Consiglio comunale, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle nonne in vigore, in sede di approvazione del bilancio, può determinare e regolamentare le tariffe o i corrispettivi relativi ai servizi pubblici, a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. 4 - La Regione e lo Stato concorrono al finanziamento del Comune per la realizzazione dei piani di sviluppo e dei programmi di investimento, per assicurare la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferita o delegate, nonché per fronteggiare situazioni di carattere eccezionale.

ART. 76

La partecipazione ai servizi pubblici locali

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione dei beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a

promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locale, chiamando a partecipare, ove lo ritenga opportuno, associazioni senza scopo di lucro e di volontariato con attività consolidate.


ART. 77
1 compiti del Comune per i servizi di competenza statale
1 - Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. 2 - Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo. 3 - Il Comune svolge ulten'on' funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
4 - Competono al Comune e vengono affidate al sindaco, ove occorra, funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.


ART. 78
La programmazione
1 - Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri Enti tem'ton'ali come metodo ordinatore della propria attività, attua il programma di sviluppo economico e piani d'intervento settoriale del proprio tem'ton'o. 2 - Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. 3 - Il Comune opera con la politica del bilancio e con le regole della programmazione. 4 - Nei piani di programmazione è necessario prevedere gli obiettivi, le n'sorse finanziarie e strumentali, i mezzi, le risorse umane, le fasi di verifica dei risultati, i nuclei di valutazione e quant'altro occorra alla verifica del rapporto costi-benefici della programmazione e del controllo.

ART. 79
1 principi dell'azione amministrativa
1 - Il Comune, nella sua attività amministrativa, persegue i fini detenninati dalla legge ed è retto da criteri di economicità, di efficienza e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni, che disciplinano i singoli procedimenti. 2 - Il Comune, nella sua attività amministrativa, non può aggravare il procedimento, che deve svolgersi in conformità della legge, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

CAPO IX
PARTECIPAZIONE POPOLARE
ART. 80
La valorizzazione delle associazioni e la promozione della partecipazione
1 - Il Comune valorizza le libere fonne associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale anche su base di circoscrizioni, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con regolamento comunale.
2 - La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune, previe apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio - economico, politico e culturale della comunità. 3 Le libere associazioni, per poter fruire del sostegno del Comune, debbono fame richiesta, presentando oltre alla domanda anche lo Statuto, i bilanci dell'ultimo esercizio finanziario e l'atto costitutivo, nelle forme regolamentari.
4 - La natura, la entità e le forme di corresponsione del sostegno saranno disciplinate da apposito regolamento.

ART. 81

La partecipazione alla gestione dei servizi sociali

1 - Il Comune, al fine della gestione dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, può costituire una istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale. 2 - La gestione di tale istituzione può essere affidata anche ad associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli della istituzione comunale.
3 - La gestione può altresì avvenire con la partecipazione a maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione designati dal Comune e con la minoranza dei restanti membri designata dalle associazioni, aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base di apposito regolamento. 4 - In caso di costituzione di adeguata "Istituzione per i servizi sociali" la nomina e la revoca degli amministratori e cioè consiglio di amministrazione, presidente e direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, spettano al Consiglio comunale. 5 - Il regolamento dell'Istituzione determina funzioni e competenze degli Organi, nonché i criteri ed i requisiti di funzionamento.


ART. 82

Gli organismi di partecipazione

1 - Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.
2 - Tali organismi possono essere costituiti, assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali, nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3 - Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione vorrà loro sottoporre.

4 - 1 paren' degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.
5 Tali organismi di partecipazione sono definiti Consulta.

ART. 83
L'iniziativa e le proposte popolari
1 - Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singolarmente che associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. 2 - Il Comune garantisce il loro tempestivo esame e la relativa risposta entro 30 giomi dalla ricezione in Segreteria e secondo le nonne previste da apposito Regolamento. 3- Il Regolamento deve anche stabilire i criteri di nomina della Commissione abilitata ad esaminare, ammettere e decidere in merito alle istanze, proposte e petizioni.

ART. 84
Le istanze, le proposte e le petizioni
1 - Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni, sia singole che associate.
2 - Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum che sia di
' 'd'ca del Comune stesso.

competenza giuri i
3 - Le proposte e le petizioni debbono essere regolarmente firmate.
4 - Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise è data risposta scritta, a mezzo lettera raccomandata. a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato entro 30 giorni.

5 - La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare apposite decisioni e deliberazioni da parte dell'Amministrazione, alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio comunale e nell'ambito dei poteri dei rispettivi Organi. 6 - 1 consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposte e petizioni verso il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio comunale, secondo la disciplina del Regolamento della Giunta e del Regolamento del Consiglio comunale e delle commissioni consilian'. 7 - Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

ART. 85
Il Referendum consultivo
1 - E' previsto Referendum consultivo su richiesta del 20% dei cittadini elettori della Camera dei deputati e residenti nel Comune.
2 - Sono ammesse al Referendum consultivo tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare manifestazione di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3 - Il Referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

4 - La proposta di Referendum deve essere avanzata al Sindaco da parte del Comitato promotore; entro 15 giorni dalla ricezione è discussa in Giunta e, quindi, entro un uguale tennine affidata ad apposita Commissione conciliare che esprime parere di ammissibilità e regolarità entro i 15 giorni successivi.
5 - Tale Commissione dovrà valutare la regolarità della composizione del Comitato promotore, della materia oggetto del Referendum e delle firme autenticate, quale condizione di ammissibilità. Il Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari dovrà disciplinare la composizione del Comitato promotore, i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzativi della consultazione, nonché la composizione della Commissione di cui al capo precedente.
6 - Il Consiglio comunale delibera l'indizione del Referendum nei 30 giorni successivi.
7 - Il Referendum, qualora nulla osti, può essere indetto entro i 90 giorni dalla esecutività della delibera di indizione.
8 - Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
9 - Per l'onere finanziario delle spese comportate dal Referendum, l'amministrazione prevede apposito capitolo di bilancio.

ART. 86
Effetti del Referendum
1 - Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2 - La mancata attuazione delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 87
Il difensore civico
1 - E' istituito il difensore civico.
2 - Il Comune con proprio Regolamento fissa i criteri e le modalità per i fini della garanzia, dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale stessa.


ART. 88
1 compiti del difensore civico
1 - Compito del difensore civico è quello di segnalare, ad istanza dei cittadini singoli o associati, oppure di fonnazioni sociali e sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i n'tardi dell'Amministrazione nel confronti dei cittadini.
2 - Tali segnalazioni può effettuarle anche di propria iniziativa.
3 - Il difensore civico qualora lo ritenga necessario può esercitare, davanti alle giurisdizioni amministrative, azione popolare ed i ricorsi che spetterebbero al Comune.
4 - L'eventuale denunzia penale del difensore civico è atto dovuto in quanto pubblico ufficiale.

ART. 89
L'elezione del difensore civico
1 - Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale con voto non inferiore ai 4/5 (quattro quinti) dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta nella prima convocazione o la scduta vada deserta, la votazione è ripetuta in due successive sedute, da tenersi entro 30 (trenta) giorni, durante i quali occorrerà per l'elezione sempre il voto non inferiore ai 4/5 (quattro quinti) dei consiglieri assegnati. Nel caso di risultato infruttuoso per mancanza del quorum strutturale e di quello funzionale si procede ad una ulteriore convocazione del Consiglio, da tenersi entro i ' ' 15 (quindici) giorni, durante la cui seduta risulterà eletto il candidato che avrà 'portato '1

successivi n
voto favorevole non inferiore alla maggioranza assoluta dei consiglieri' assegnati al Comune. 2 - Il candidato deve essere scelto tra i cittadini italiani di provata esperienza, moralità, professionalità ed imparzialità che abbiano maturato i 35 (trentacinque) anni di età e non superato i 70 (settanta) anni.
3 Apposito regolamento deve prevedere eventuali incompatibilità e/o ineleggibilità e le cause che possono determinare la revoca dell'incarico.
4 - Il difensore civico resta in carica 4 (quattro) anni, può essere revocato, con adeguata motivazione, può essere rieletto nelle stesse fortne non più di una volta.

ART. 90
Le prerogative e i mezzi del difensore civico
1 - Il difensore civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge. Egli giura davanti al Consiglio, prima di assumere l'incarico, secondo la fonnula dell'art. 1 1 del DPR. N. 3 del 1957.
2 - Ad esso spetta lo stesso compenso del Sindaco del Comune in relazione alle leggi vigenti e le prerogative di agibilità.
3 - A disposizione delle attività del difensore civico il Comune struttura un ufficio con un addetto alla Segreteria, quale organico minimo, elevabile in relazione ai carichi di lavoro. 4 - Al difensore civico spetta il diritto di conoscere tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale e di aveme copia, nonché di richiedere le copie degli altri provvedimenti amministrativi emessi dai responsabili dei servizi e dei procedimenti. 5- Il difensore civico partecipa di diritto, come osservatore, alle riunioni della Giunta e del Consiglio comunale, senza diritto di parola o di voto, ancorché consultivo, purché non dichiarate segrete e non interessino la propria persona. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesto dal Sindaco o da chi presiede l'organo collegiale. 6 - Il difensore civico dopo l'elezione entro trenta giorni presenta una sintesi di programma che indica le linee entro le quali intende agire per quanto di propria iniziativa. Egli è obbligato a presentare al Consiglio comunale, altresì, una relazione annuale entro il 10 ottobre, ove illustra l'attività svolta e le proposte che vengono rivolte al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze dell'Amministrazione e suggerendo soluzioni tecniche per l'efficienza, l'efficacia e la produttività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali. 7 - Qualora il difensore civico presenti dimissioni irrevocabili, entro 45 giorni dalla presa d'atto è necessario che il Consiglio comunale ne elegga un altro. Sino a tale elezione ed accettazione e scambio delle competenze e dei poteri, il difensore civico dimesso resta in carico per il principio della prorogatio confermando tutti i poteri.

ART. 91
La conferenza dei Servizi
1 - L'Amministrazione indice periodicamente una conferenza dei servizi di verifica e di programmazione, di intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzativi sul territorio comunale e con le organizzazioni sindacali territorialmente riconosciute. 2 - La conferenza fa il bilancio dell'andamento, della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, fonnulando idonee soluzioni per il miglioramento degli stessi. 3 - Con la conferenza l'amministrazione si propone, inoltre, di informare la cittadinanza sulla congruità delle n'sultanze rispetto alle previsioni del documento programmatico. 4 - Il difensore civico ha l'obbligo, in occasione della Conferenza, di svolgere una propria relazione, evidenziando abusi, carenze e disfunzioni dei servizi. 5 - Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni intese ad avanzare valutazioni e proposte. 6 - Le risultanze della conferenza sono fatte proprie dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, per le eventuali decisioni in merito.
7 - Apposito capitolo di bilancio prevederà la spesa per la conferenza di che trattasi.

CAPO X

FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE
E Al PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 92
Le situazioni giuridiche soggettive
1 - Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottando.
2 - L'inforTnazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.
3 - Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni'e proposte.
4 - Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi negli atti forrnali idonei per le decisioni dell'Amministrazione.
5 - 1 cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle fonne di legge.

ART. 93
Il diritto di informazione e di accesso
1 - Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti, di n'chiedere il n'lascio di copie previo pagamento dei soli costi di n'produzione, secondo le disposizioni di legge vigenti.
2 - Per ogni settore, servizio e unità operativa, ovvero unità organizzativa, comunque denominata, l'amministrazione, mediante l'ordinamento degli uffici e dei servizi, conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti ed ai responsabili della documentazione n'chiesta. 3 - L'Amministrazione garantisce, mediante apposito regolamento, ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li n'guardino.
4 - Il Comune esemplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull'autocertificazione. 5 - Il diritto di accesso alle strutture ed ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere. 6 - Un apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.

ART. 94
Il diritto d'informazione per le organizzazioni sindacali
1 - Le associazioni sindacali maggionnente rappresentative, regolanilente riconosciute, ed esistenti con proprie strutture Normalizzate nel territorio comunale hanno diritto di infonnazione sulla attività amministrativa e politico-istituzionale.
2 - L'informazione si concreta in base alle disposizioni in vigore.

3 - Il diritto d'informazione non esclude quello di contrattazione decentrata previsto dalle norme vigenti.
4 - I diritti di informazione alle organizzazioni sindacali sono a titolo gratuito in quanto atto dovuto per l'amministrazione. L'informazione è dovuta, sempre a titolo gratuito, anche ai sindacati camerali, che vanno invitati in casi di particolare rilevanza per la vita del Comune e del Paese e in caso di vertenze di lavoro.

CAPO XI
STATUTO E REGOLAMENTI
ART. 95
Lo Statuto. Oggetto e obiettivi
1 - Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla lcgge, detta gli indirizzi fondainentali di autogovemo per lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità di Leporano, della quale cura gli interessi e ne tutela i diritti. Lo Statuto stabilisce le non-ne fondamentali per l'organizzazione dell'Ente ed in particolare detertnina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le fonne di collaborazione fra Comune e Provincia, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
2- Gli atti nonnativi del Comune devono confonnarsi alle regole contenute nello Statuto.

ART. 96
Le modalità di adozione dello Statuto
1 - L'approvazione dello Statuto è deliberata dal Consiglio comunale con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. 2 - Le sedute consiliari per l'approvazione dello Statuto devono avvenire in fon-na pubblica e la votazione deve essere in forma palese.
3 - Dopo il controllo da parte degli Organi competenti, se previsto dalle norme in vigore all'atto dell'approvazione, lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
4 - Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


ART. 97
La revisione dello Statuto
1 - Le modifiche o le integrazioni alle norme contenute nello Statuto potranno essere esaminate su richiesta motivata sottoscritta da almeno 115 dei consiglieri comunali, o dalla Giunta, o da un numero di elettori pari al 20% dei cittadini aventi diritto al voto. 2 Per le modifiche e le integrazioni dello Statuto si applicano le stese procedure previste per l'attuazione, previo parere motivato della Commissione permanente di cui al successivo articolo.


ART. 98

La commissione conciliare permanente per l'interpretazione dello Statuto

1 - La Commissione conciliare permanente designata per la redazione e la revisione dello Statuto è competente per la soluzione di eventuali questioni interpretativi sulle norme dello Statuto. Essendo

lo Statuto atto norrnativo la Commissione, ai fini interpretativi, adotterà i canoni ermeneutici di cui all'art. 12 delle preleggi del Codice Civile.
2 - Il "Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari" determina i poteri della Commissione di cui al comma precedente e ne disciplina la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e le fonne di pubblicità dei lavori.
3 - La Commissione permanente deve seguire le iniziative di modifica o integrazione delle nonne statutarie di cui all'articolo precedente.
4 - La Commissione permanente relazionerà al Consiglio ogni anno sui risultati riscontrati sia sulle questioni interpretative che sulle iniziative di modifica o integrazione. Ove lo ritenga, con motivata relazione, propone al Consiglio le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie per favorire l'attuazione degli indirizzi fondamentali dettati dallo Statuto. 5 - La Commissione permanente dura in carica fino alla fine del mandato del Consiglio Comunale che l'ha eletta e "per prorogatio" fino all'insediainento della nuova Commissione.

ART. 99
1 principi per l'adozione dei regolamenti
1 - Le nonne di attuazione dei principi ed indirizzi fondamentali fissati dallo Statuto sono disciplinate da appositi regolamenti.
2 - 1 regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale in seduta pubblica mediante l'esercizio del voto palese ed a maggioranza assoluta dei votanti, previo parere della "Commissione conciliare permanente per la formulazione e la revisione dei regolamenti obbligatori e facoltativi". 3 - Il "Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari" determina i poteri della Commissione di cui al comma precedente e ne disciplina la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e le fon-ne di pubblicità dei lavori.
4 - 1 regolamenti sono pubblicati e controllati ai fini della legittimità con l'osservanza delle disposizioni vigenti.
5 - L'entrata in vigore è fissata dalla legge o dalle nonne del regolamento che determinano, per finalità di coordinamento, i termini di efficacia e la fonna di pubblicazione.

ART. 1 00
1 regolamenti obbligatori e facoltativi, la loro interpretazione
1 - Sono considerati regolamenti obbligatori, ai fini dell'applicazione del presente Statuto, quelli previsti nelle norme dello stesso Statuto.
2 - Eventuali altri regolamenti sono dichiarati obbligatori con delibera del Consiglio comunale.
3 - Tutti gli altri regolamenti, che non siano tassativamente previsti per legge, sono considerati facoltativi.
4 - Qualora sorgano questioni interpretativi dei regolamenti, devono essere risolte dalla Commissione conciliare pennanente di cui all'articolo precedente.

PARTE TERZA
FUNZIONE NORMATIVA
CAPO XII
NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 101

Le norme della finanza e della contabilità

Le materie relative alla finanza e alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito regolamento di contabilità.


ART. 102

Le deliberazioni a contrarre e le procedure regolamentari

1 - Il regolamento della disciplina dei contratti, in osservanza delle leggi vigenti, stabilisce, anche nel rispetto della norrnativa della Comunità Europea recepita dall'ordinamento giuridico italiano, i criteri e le modalità relativi alle gare ed alla stipula dei contratti.
· - Ciascuna stipula è preceduta da apposita deliberazione indicante
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente.


ART. 103
Il controllo
Il controllo sugli atti e sugli Organi del Comune è regolato dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, dalla legge n. 127 del 1997, dalla legge n. 265 del 1999 e dalle altre leggi che regolano la materia.


ART. 104

La deliberazione del presente Statuto

1 - Il presente Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole di 2/3 dei consiglieri. Qualora tale maggioranza non è raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2 - Lo Statuto dopo l'approvazione è inviato nei terinini di legge al Comitato Regionale di Controllo per il controllo di legittimità. Dopo l'approvazione del detto Comitato è inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

3 - Lo Statuto è altresì affisso all'Albo Preton'o dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Intemo per essere inserito nella raccolta ufficialc degli Statuti e per ulteriore fonne di pubblicità.


ART. 105

Le norme transitorie

Sino all'entrata in vigore del presente Statuto, limitatamente alle materie e discipline in esso espressamente previste, continuano ad applicarsi le non-ne dello Statuto vigente, pubblicato sul Bollettino della Regione Puglia n. 104 del 20.10.1998.


ART. 106

L'entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di Leporano.


INDICE

CAPO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

- Principi fondamentali Art. 1
- Finalità 2
- Funzioni e loro realizzazione 3
- Territorio e Sede del Comune 4
- Comitati zonali 5
- Stemma e Gonfalone 6
- I Beni comunali 7
- Albo Pretorio 8

PARTE PRIMA

CAPO Il

ORGANI DEL COMUNE

- Organi con funzioni politico - amministrative e con funzioni gestionali 9
- Il Consiglio comunale 10
- Elezione e funzioni del Consiglio comunale 10 bis
- Prima seduta del Consiglio comunale e compiti 11
- Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali 12
- La pubblicità delle sedute consiliari e delle Commissioni 13
- 1 diritti, i poteri, i doveri e le dimissioni dei consiglieri comunali 14
- Lo scioglimento del Consiglio comunale 15
- La rimozione e la sospensione degli amministratori 16
- La responsabilità degli amministratori e del personale 17
- Le competenze del Consiglio 18
- Convocazioni del Consiglio 19
- Le Commissioni del Consiglio 20
- Attività ispettiva e commissione d'indagine 21
- Le maggioranze qualificate 22
- Elezione del Sindaco 23
- Giuramento del Sindaco 24
- Le competenze del Sindaco 25
- Attribuzioni gestionali del Sindaco 26
- Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza Statale 27
i 28
- Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
- Il Vice Sindaco 29
- Definizione e nomina della Giunta comunale 30
- Composizione della Giunta comunale 31


- Competenza della Giunta 32
- Funzionamento della Giunta 33
- Assesson' 34
- Cessazione dalla carica di Assessore 35
- Assessore Anziano 36
- La mozione di sfiducia 37
- Divieto di incarichi e consulenze 38

CAPO 111

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI
ED ATTRIBUZIONI DEI TITOLARI DEGLI UFFICI

- 1 principi per l'organizzazione degli uffici e del personale Art. 39
- Le strutture organizzativi del Comune 40
- Il Segretario comunale 41
- Il Vice Segretario 42
- 1 titolari degli uffici ed i loro compiti 43
- La responsabilità del Segretario comunale e dei funzionari 44
- Assetto organizzativo per la gestione finanziaria 45

CAPO IV

SERVIZI PUBBLICI

- I principi per la gestione dei servizi pubblici locali Art. 46
- 1 servizi pubblici ti 47
- L'istituzione e l'azienda 48
- L'ordinamento e il funzionamento 49
- Gli Organi 50
- Il Consiglio d'amministrazione 51
- La nomina degli amministratori 52
- La revoca degli amministratori 53
- La durata in carica 54
- La nomina del Direttore 55
- 1 revisori dei conti 56
- La gestione in economia 57
- La concessione a terzi 58
- La società per azioni 59

CAPO V

CONTROLLOINTERNO

- Principi e criteri Art.. 60
- Revisore dei conti 61
- Controllo di gestione 62
- Pubblicità delle spese elettorali 63

PARTESECONDA

ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPO VI

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE E COLLABOR-ATIVE

- Organizzazione sovracomunale Art. 64
- 1 principi per le altre fortne di gestione dei servizi pubblici 65
- Convenzioni 66
- Consorzi 67
- Accordi di programma M. 68
- Le partecipazioni di impresa 69
- 1 principi di collaborazione tra i I Comune e la Provincia 70
- La collaborazione alla programmazione 71

CAPO VII

PRINCIPI E VALORI COSTITUZIONALI

- 1 principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia e di

associazione Art. 72
44
- Il diritto sindacale e le relazioni sindacali 73

CAPO VIII

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

- Le funzioni in particolare del Comune Art. 74
- Le entrate del Comune tt 75
- La partecipazione ai servizi pubblici locali 44 76
- 1 compiti del Comune per i servizi di competenza statale 46 77
- La programmazione 78
- 1 principi dell'azione amministrativa 79

CAPOIX

PARTECIPAZIONE POPOLARE

- La valorizzazione e la promozione della partecipazione Art. 80
- La partecipazione alla gestione dei servizi sociali 81
- Gli organismi di partecipazione 82
- L'iniziativa e le proposte popolari 83
- Le istanze, le proposte e le petizioni 84
- Il Referendum consultivo 85
- Effetti del Referendum 86
- Il difensore civico 87
- 1 compiti del difensore civico 88
- L'elezione del difensore civico 89
- Le prerogative e i mezzi del difensore civico 90
- La conferenza dei Servizi 91

CAPO X

FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE
ED Al PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

- Le situazioni giuridiche soggettive Art. 92
- Il diritto di informazione e di accesso 93
- Il diritto di informazione per le organizzazioni sindacali 94

Parte terza

FUNZIONE NORMATIVA

CAPO XI

STATUTO E REGOLAMENTI

Lo Statuto. Oggetto e obiettivi Art. 95
- Le modalità di adozione dello Statuto 46 96
- La revisione dello Statuto 66 97
- La commissione conciliare pennanente per l'interpretazione dello Statuto 98
- 1 principi per l'adozione dei regolamenti 96 99
- 1 regolamenti obbligatori e facoltativi, la loro interpretazione 64 100

CAPO XII

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Le nonne della finanza e della contabilità Art. 101
- Le deliberazioni a contrarre e le procedure regolwnentari 64 102
- Il controllo 44 103
- La deliberazione del presente Statuto GG 104
- Le non-ne transitorie 96 105
- L'entrata in vigore 44 106



|

Torna ai contenuti | Torna al menu